Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
Art. 21-bis.
1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas le aziende fornitrici di energia e gas entro 60 giorni dalla data del presente legge promuovono contratti sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la fornitura di energia e gas a favore di gruppi di acquisto, secondo i seguenti principi:
a) comparazione del risparmio tra contratto in gruppo ed individuale;
b) chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali;
c) pubblicazione sui siti dell'offerta di acquisto.