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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.15.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
2.15.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a comminare le sanzioni di cui all'articolo 314».

  1-ter. All'articolo 314, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».