Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a comminare le sanzioni di cui all'articolo 314».
1-ter. All'articolo 314, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».