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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.20.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
19.20.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I clienti finali vulnerabili di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 che non scelgono un fornitore di gas sul mercato libero continuano ad essere serviti dall'attuale fornitore.
  1-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico prevede per i fornitori di gas di cui al comma precedente – per almeno 2 anni a decorrere dal 2018 e sulla base di indirizzi stabiliti con decreto del Ministro delle sviluppo economico – l'obbligo di offerta ai soli clienti civili che non scelgono un fornitore sul mercato libero anche di prezzi di riferimento definiti da predetta Autorità sulla base dei prezzi che si registrano sulle diverse piattaforme di mercato organizzate a pronti e a termine, tenendo conto anche dei costi di commercializzazione.