Sostituirlo con il seguente:
Art. 19.
(Rafforzamento degli, strumenti di comparazione dei prezzi per i clienti non domestici).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le società di vendita devono fornire anche ai clienti finali non domestici del gas naturale e dell'energia elettrica la scheda di confrontabilità di cui alla delibera AEEGSI n. 104/2010 e ss.mm.ii.