stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.13.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
19.13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Modifica della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).

  1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, consultati i rappresentanti degli operatori di settore e delle associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta disposizioni volte all'aggiornamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni e dell'articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, con particolare riferimento alla riorganizzazione della disciplina transitoria dei prezzi al fine di garantire l'accesso a tutti gli operatori di settore e limitare in modo effettivo le concentrazioni di mercato.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 20 e 21.