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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.7.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
18.7.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Entro un anno dalla data in vigore della presente legge è avviato il procedimento per l'alienazione quota della residua partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane Spa. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Nel rispetto dei suddetti termini, con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta, nonché le misure idonee al mantenimento dei livelli occupazionali. L'alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali. La vendita dell'intera partecipazione si conclude entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato delle quote detenute dal Ministero dell'economia di Poste spa, sono destinati per il 100 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.