Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Modifiche alle norme di esercizio dei diritti connessi al diritto d'autore previsti per l'utilizzo di fonogrammi).
1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato».
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis) Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei comma 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».