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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.18.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
16.18.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
  «3-quinquies) Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche non si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione».

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiungere i seguenti commi:
  1-bis. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è abrogato.
  1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 350 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dal 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  1-quater. Le maggiori entrate, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinate a compensare il minore gettito fiscale conseguente all'applicazione della disposizione di cui alla lettera c-bis, di cui al comma 1.