Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, non sono più tenute al rispetto dell'obbligo di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato previa comunicazione esplicativa dei termini, delle ragioni delle modifiche e che sia comunque riconducibile all'interno di una «sezione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91.».