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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.04.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
16.04.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al Titolo IV del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di fornitura di applicazioni elettroniche e relativi marketplace).

  1. Dopo l'articolo 100 del Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, è aggiunto il seguente:

Capo II-bis.

FORNITURA DI APPLICAZIONI ELETTRONICHE E RELATIVI MARKETPLACE.

   Art. 100-bis. Definizioni.
   Art. 100-ter. Informazioni precontrattuali.
   Art. 100-quater. Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.
   Art. 100-quinquies. Gestione dei pagamenti.
   Art. 100-sexies. Divieto di commercializzazione di applicazioni a contenuto informativo preinstallate su device.

Art. 100-bis.
(Definizioni).

  1. Ai fini del presente capo, si intende per:
   a) «applicazione elettronica»: un software, porzione di software o insieme di software realizzato per soddisfare una specifica finalità di carattere informativo, ludico o di altra natura, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi o mobili.
   b) «applicazione a contenuto informativo»: un software, porzione di software o insieme di software che replica totalmente o solo in parte i contenuti di una testata editoriale registrata diffusa, anche attraverso la rete internet, idoneo a essere utilizzato attraverso dispositivi elettronici fissi e mobili.
   c) «device»: dispositivo fisso o mobile idoneo a connettere un utente alla rete internet.
   d) «informazioni sull'applicazione»: informazioni rilevanti riferite alle principali caratteristiche dell'applicazione e ogni altra informazione che aiuti il consumatore ad assumere una decisione consapevole prima che quest'ultimo scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione.
   e) «marketplace»: spazio virtuale sulla rete internet dedicato alla distribuzione, pubblicizzazione e commercializzazione di applicazioni elettroniche.
   f) «web banner»: messaggio avente finalità promozionale incluso in una pagina internet e integrato nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-ter.
(Informazioni precontrattuali).

  1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Titolo II della Parte II del presente codice, i produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, le seguenti informazioni relative all'applicazione elettronica: una breve descrizione delle caratteristiche dell'applicazione elettronica; dettagliate informazioni sulle funzionalità dell'applicazione tra i quali lingua, durata; tipo di file, dimensioni, risoluzione, aggiornamenti, connessione internet richiesta e restrizioni geografiche; informazioni sulla compatibilità con hardware e software di cui il produttore e o distributore e o gestore di marketplace sia a conoscenza o debba essere a conoscenza, utilizzando la diligenza professionale.
  2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui costi associati ad una applicazione elettronica. In particolare devono essere fornite informazioni relative a: costi di acquisto e download; eventuali costi accessori connessi all'utilizzo dell'applicazione; presenza di eventuali costi opzionali quali, a titolo esemplificativo, costi per acquisti di prodotti e, o servizi inclusi o associati all'applicazione elettronica. Ogni informazione relativa ai costi ed agli acquisti effettuati deve poter essere conservata dal consumatore su supporto durevole.

Art. 100-quater.
(Informazioni, pubblicità e pratiche commerciali ingannevoli e aggressive).

  1. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto, informazioni dettagliate sui contenuti commerciali presenti nell'applicazione elettronica. I prodotti pubblicizzati e i contenuti a pagamento devono essere chiaramente distinguibili dal contenuto dell'applicazione elettronica.
  2. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione I del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale ingannevole dare la falsa impressione che nell'ambito di un'applicazione elettronica dei pagamenti siano necessari per proseguire nell'utilizzo della stessa, allorquando ciò non è chiaramente indicato prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto dell'applicazione elettronica.
  3. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituisce, in ogni caso, una pratica commerciale aggressiva l'inserimento nell'ambito di un'applicazione di un web banner riferito a servizi in abbonamento, o per i quali è comunque previsto il pagamento di un corrispettivo, allorquando per le modalità di presentazione o di inserimento del web banner nell'applicazione elettronica il consumatore è indotto ad effettuare un acquisto inconsapevole.
  4. Salvo quanto previsto dal Titolo III, Sezione II del presente codice, costituiscono, in ogni caso, pratiche commerciali aggressive quelle pratiche commerciali che, anche in via potenziale, sono in grado di incidere sull'inesperienza, credulità o vulnerabilità dei minori per indurirli ad effettuare un acquisto di o nell'ambito di un'applicazione elettronica.

Art. 100-quinquies.
(Gestione dei pagamenti).

  1. I gestori di sistemi di pagamento, nonché i produttori e i distributori di applicazioni elettroniche e i gestori di marketplace, adottano tutte le misure tecniche idonee a consentire che i pagamenti legati per l'utilizzo dell'applicazione elettronica siano esclusivamente ed espressamente autorizzati dal titolare del relativo conto. In particolare tali soggetti hanno l'obbligo di richiedere un'espressa autorizzazione all'acquisto delle applicazioni elettroniche da parte del titolare del relativo conto attraverso la richiesta di una password univoca e previamente prescelta dal consumatore interessato.
  2. I produttori e distributori di applicazioni elettroniche, nonché i gestori di marketplace, devono fornire ai consumatori, in modo chiaro, preciso e visibile, in primo piano, prima che il consumatore scarichi o effettui l'acquisto di un'applicazione elettronica, informazioni dettagliate sull'ambito di applicazione del contratto e sull'importo da addebitare per l'utilizzo dell'applicazione elettronica.

Art. 100-sexies.
(Diritto di recesso).

  1. Il professionista interessato non può convenzionalmente escludere la possibilità per il consumatore di esercitare il diritto di recesso con riferimento agli acquisti di applicazioni elettroniche in espressa deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, lettera o) del presente codice.

Art. 100-septies.
(Divieto di commercializzazione di applicazioni a contenuto informativo pre-installate su device).

  1. Ai fini di tutela del pluralismo informativo è fatto divieto di distribuire e/o commercializzare sul territorio italiano device con pre-installate applicazioni a contenuto informativo.
  2. Sono nulle di pieno diritto le clausole contrattuali in contrasto con il divieto di cui al comma 1 presente articolo.