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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.8.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
15.8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Riforma delle forme pensionistiche complementari).

  1. Al fine di favorire il processo di aggregazione delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, concordano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida volte ad attuare un processo di aggregazione finalizzato all'integrazione dei fondi di settori produttivi e contrattuali diversi, con la finalità di aumentare il livello medio delle consistenze, e di ridurre i costi di gestione degli organismi e i rischi ad essa connessi. Le aggregazioni sono deliberate e attuate nei successivi tre mesi.
  2. In mancanza dell'accordo, decorso il primo termine di cui al comma 1, il Governo predispone i necessari provvedimenti normativi volti a riformare le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive per il raggiungimento delle medesime finalità di cui al comma 1.