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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.6.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
15.6.
(inammissibile, limitatamente alle lettere b), c) e f))

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Portabilità e concorrenza per le forme di previdenza complementare del settore pubblico e privato)

  1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l'adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti a una o più categorie di cui all'articolo 2, comma 1. Per le adesioni di cui al precedente periodo le forme pensionistiche complementari possono avvalersi di reti di distribuzione professionali del settore finanziario ed assicurativo nel rispetto delle regole di cui articolo 11 della deliberazione Covip del 29 maggio 2008 “Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari” e delle disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari. A tal fine la Covip è tenuta ad emanare entro il 31 dicembre 2015 lo schema unico di valutazione sull'adeguatezza previdenziale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a)»;
   b) al comma 2 dell'articolo 5 le parole «Per le forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «Per le forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito ad un soggetto esterno che abbia i requisiti di cui al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio del 2007, n. 79»;
   c) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  «Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Covip. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori. È istituito entro il 31 dicembre 2015 presso la Covip un apposito albo per la figura del responsabile della forma di previdenza complementare e de. Sono iscritti di diritto tutti i soggetti che alla data del 31 dicembre 2015 risultino in carica come responsabili. Per i soggetti che vogliano iscriversi presso il suddetto albo successivamente al 31 dicembre 2015 è previsto l'obbligo del superamento del corso professionalizzante di cui al Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio del 2007 n. 79.
  Gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie privatizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 537 del 1993, nonché gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996 in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995 sono tenuti a dotarsi entro il 31 dicembre 2016 di un Responsabile esterno ed indipendente in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto nel Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 15 maggio del 2007 n. 79».
   d) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza»;
   e) all'articolo 14:
    1) al comma 2 lettere b) e c) le parole: «48 mesi» sono sostituite con le parole: «24 mesi»
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6»;
    3) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro.»
   f) all'articolo 18 comma 3 le parole: «La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie inerenti la previdenza complementare»;
   g) all'articolo 19 comma 2 lettera a) è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2015 la Covip è tenuta ad emanare uno schema unico per tutte le forme di previdenza complementare finalizzato a verificare l'adeguatezza previdenziale della forma rispetto alle caratteristiche del potenziale aderente»;
   h) all'articolo 23, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Le norme del presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 8 commi 8, 9, 10, 12»;
   i) alla Legge 23 dicembre 1998, n. 448 l'articolo 26, comma 20 è sostituito dal seguente:
  «Ai fini dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno definire, per il personale ivi contemplato, l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995.»