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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.25.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
15.25.

  Al comma 1, punto b) dell'articolo 15 (Portabilità dei fondi pensione relativo al decreto legislativo 252/2005) risulterebbe emendato con il comma 2 così modificato:
  b) all'articolo 11:
   1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza»;
   2) il comma 7 punto b) è sostituito dal seguente:
  b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per:
   l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
   l'estinzione di contratto di mutuo della prima casa di abitazione per sé, per il coniuge in comunione di beni o per i figli tramite presentazione atto/contratto di mutuo e documentazione idonea a dimostrare l'inoltro, tramite equivalente posta certificata, all'ente creditore della richiesta dell'estinzione del mutuo in essere;
   la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  In tutti i casi di cui al presente punto b), sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;.