Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1. All'articolo 6, comma 8, è aggiunto il seguente:
8-bis) Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate di concerto dalla Covip e dall'autorità anti corruzione e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento anche al fine di eliminare ogni forma di conflitto di interesse tra i responsabili del fondo, le società di advising e le società di gestione».