Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
«1. All'articolo 6, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
14-bis. Al fine di tutelare il risparmio previdenziale e garantirne l'efficienza gestionale, nei casi in cui i fondi pensione stipulino convenzioni con società di gestione del risparmio, le procedure di affidamento devono essere concluse nel termine massimo di 120 giorni».