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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.03.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
15.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Le norme di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014 n.164 si applicano alle dismissioni già deliberate, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 anche se il loro patrimonio è stato conferito ai vari fini compresa la vendita a fondi immobiliari o SGR.
  2. L'inquilino che riceve il diritto di prelazione dai soggetti di cui al comma 1 potrà optare di acquistare il proprio immobile senza il beneficio del rent to buy, ed in tal caso per la quantificazione del prezzo si applica la disposizioni contenuta nel decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351 convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001 n. 410 così come previste dall'articolo 3 comma 7. Non trova applicazione il comma 8 nella parte in cui è prevede la diminuzione del 30 per cento, mentre si applica nel resto del comma. Se l'inquilino opta per tale scelta non trova applicazione quanto statuito nei successivi commi 3 e 4.
  3. Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di residenza. L'inquilino degli enti e/o soggetti di cui al comma 1 che esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima del decorso di anni dieci. Allo scadere di tale termine il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici istat, e nell'ipotesi di vendita è attribuito il diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che decidono per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.
  4. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute del decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351 convertito con modificazioni della legge del 23 novembre 2001, n. 410 così come previste dall'articolo 3 commi 7 e 8.
  5. Agli inquilini che detengono gli alloggi, così come indicati al comma 1, sulla base di un contratto di locazione in essere o scaduto, è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto ed il diritto di prelazione all'affitto.