stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
15.02.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto il seguente:
  «8-bis) In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1o settembre 2015, i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, e di conferire l'intero importo del TFR maturando presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto denominato Fondo di Tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006 presso l'INPS. In caso di esercizio della predetta facoltà, i lavoratori hanno diritto al trasferimento presso il proprio datore di lavoro ovvero presso il Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto denominato Fondo di Tesoreria istituto dalla legge n. 296 del 2006, dell'intero TFR precedentemente maturato presso la forma pensionistica complementare. Al TFR maturato e maturando si applica la disciplina dell'articolo 2120 del codice civile».

ident. 15.04.