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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
15.01.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ulteriori disposizioni sui fondi integrativi del Servizio Sanitario nazionale).

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Decorso un anno dalla data di partecipazione ad un fondo integrativo del Servizio Sanitario nazionale istituito a norma del presente decreto legislativo, gli iscritti hanno la facoltà di aderire liberamente ad un altro fondo istituito ai sensi del comma 3. Quest'ultimo dovrà garantire prestazioni sanitarie sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal fondo di provenienza sulla base del relativo nomenclatore. Sono comunque inefficaci clausole che all'atto dell'adesione ad un fondo o nel caso di un successivo passaggio ad altro fondo prevedano l'applicazione di ulteriori voci di costo, comunque denominate, che possono costituire ostacolo alla portabilità. A tal fine i fondi già istituiti devono adeguare i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».