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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.4.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
14.4.
inammissibile

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 11 è abrogato;
   b) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Il Consiglio è composto dal Presidente, nominato dal Governo con voto favorevole obbligatorio dei 2/3 delle commissioni finanze Camera/Senato, e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I membri del Consiglio non possono essere iscritti a partiti politici, ovvero essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti sette anni ovvero avere intrattenuto rapporti di collaborazione, di dipendenza con imprese assicurative o loro controllate negli ultimi 5 anni. Gli stessi non potranno accettare nei successivi tre anni dalla loro dismissione contratti ovvero collaborazioni ovvero emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione. Alle limitazioni previste dal precedente comma soggiacciono altresì i familiari entro il secondo grado di parentela. Oltre le eventuali implicazioni penali o in tema di risarcimento del danno, in caso di inosservanza delle disposizioni precedenti si applica la sanzione tra euro 20.000 ad euro 100.000»;
   c) il comma 14 è sostituito dal seguente: «I due consiglieri restano in carica sei anni, senza possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia e, comunque, non possono essere superiori ad euro 150.000,00 lordi, ivi comprese altre indennità di risultato o emolumenti affini».