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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.3.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
14.3.
inammissibile

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 12 è abrogato;
   b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Il Consiglio è composto dal Presidente, nominato dal Governo previa votazione a maggioranza dei due terzi delle Commissioni parlamentari delle Camere competenti in materia di finanza, e da due consiglieri scelti tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. I membri del Consiglio non possono essere iscritti a partiti o movimenti politici, essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti sette anni ovvero avere intrattenuto rapporti di collaborazione o di dipendenza con imprese di assicurazione o con loro controllate negli ultimi cinque anni. Gli stessi non possono altresì accettare nei tre anni successivi alla loro dimissione contratti, collaborazioni o emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo si applicano anche ai familiari entro il secondo grado. Ferme restando le eventuali conseguenze penali o in materia di risarcimento del danno, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma, l'IVASS provvede all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000»;

   c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. I due consiglieri restano in carica sei anni, senza possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e, comunque, non possono essere superiori a euro 150.000 lordi, compresi altre indennità di risultato ed emolumenti affini».