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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.1.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
14.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte).

  1. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.
  2. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
  3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  4. Le sanzioni previste dalle disposizioni di cui al presente articolo, comminate dall'IVASS, sono applicate dopo la presentazione dei bilanci consuntivi delle imprese di assicurazione, dell'anno in cui sono state commesse le infrazioni, e non possono incidere sulla determinazione dei premi assicurativi.
  5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.