Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
all'articolo 32, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
«3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro ad opera di specialista medico legale da cui risulti clinicamente o visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».