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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.8.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
13.8.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
  all'articolo 32, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
   «3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro ad opera di specialista medico legale da cui risulti clinicamente o visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari».