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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.26.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
13.26.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il comma 3 dell'articolo 193 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'articolo 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 si applica altresì quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di un importo pari alla sanzione minima edittale previsto dal comma 2 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.