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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.1.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
11.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale).
  1. All'articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».
  2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi nel proprio sito internet. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, dell'importo risultante dalla somma dei premi per la responsabilità civile verso terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente per il profilo di rischio corrispondente alla classe di merito unificata del contraente, divisa per il numero di assicurati nella medesima classe di merito e nella stessa regione.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono individuate le aree del territorio nazionale per le quali il passaggio da una classe di rischio a quella inferiore determina uno sconto in misura maggiorata rispetto a quello praticato dalla medesima impresa nell'intero territorio nazionale nella medesima circostanza. Con il decreto sono altresì individuati la misura della maggiorazione, nonché i criteri per il passaggio tra le classi di rischio anche in caso di trasferimento dell'assicurato presso un'altra impresa o di assicurazione di un diverso veicolo da parte dell'assicurato.