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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.29.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
10.29.

  Al comma 1, capoverso 149-bis, comma 2, sopprimere il primo e l'ultimo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, di riviste di settore.