Al comma 1, capoverso Art. l49-bis sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti.