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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.26.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
10.26.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005 è inserito il seguente:

Art. 150-ter.
(Risarcimento in forma specifica).

  1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 del codice civile. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
  2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
  3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.
  5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.

ident. 10.37.10.42.