Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art.10-bis.
1. All'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 2 sostituito dal seguente:
«2. Le imprese di assicurazioni possono effettuare l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157.