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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.031.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
10.031.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  Dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:
  «Art. 150-ter. – (Risarcimento in forma specifica) – 1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà dei danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 del codice civile Al danneggiato compete sempre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali la svalutazione commerciale, il fermo tecnico e il nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato, non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
  2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 del codice civile, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
  3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con questo ed è tenuta, sempre in solido con il medesimo prestatore d'opera, a fornire ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica compatibili per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo ovvero attraverso riverniciatura completa.
  5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato, anche ai fini della decorrenza della garanzia biennale, fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato recante l'indicazione che il pagamento verrà effettuato a mezzo rimessa diretta da parte della impresa assicuratrice; la fattura dovrà contenere, inoltre, l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere a quanto indicato nell'informativa di cui al punto che precede, oltre che l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.».

ident. 10.016.10.05.