Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 10-bis.
1. Dopo l'articolo 150-bis del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 150-ter. – Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.