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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.027.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
10.027.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Terzietà del fiduciario assicurativo).

  1. Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è aggiunto il seguente:

Art. 156-bis.

  1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese assicuratrici, è istituita presso l'IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'IVASS provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 319.

ident. 10.04.