Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di divieto di abbinamento).
1. All'articolo 170 del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 2».