Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.