Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Concorrenza nel mercato assicurativo).
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza nel settore assicurativo e a garantire la tutela degli assicurati, in conformità ai principi dell'Unione Europea in materia di apertura dei mercati, nessuna impresa di assicurazione, anche a seguito di procedure di fusione o acquisizione, può detenere più del venti per cento delle quote del mercato assicurativo nazionale.