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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.010.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
1.010.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 130 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le imprese di assicurazione, non collegate con o controllate da altre imprese di assicurazione già autorizzate, che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per due anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologia di veicolo».

  2. Al fine di diminuire gli importi dei premi dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, di seguito denominata «Rc auto», di aumentare la concorrenza e di diminuire la concentrazione in poche imprese, a decorrere dal terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna impresa di assicurazione, anche attraverso imprese controllate, marchi e portafogli assicurativi, può raccogliere fino a un massimo del 20 per cento del totale dei premi della Re auto su base provinciale, aumentando al 30 per cento nel primo anno di applicazione del presente comma. La riduzione deve avvenire mediante cessione di quote di portafoglio o mediante cessione di rami d'azienda, società o marchi minori controllati. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmettono, ogni sei mesi, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sul grado di concentrazione del mercato della Re auto in Italia, suddiviso su base provinciale e regionale.
  3. La disposizione del comma 2 si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.