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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Liberalizzazione dei mercati e incentivo alla concorrenza per le imprese estere).

  All'articolo 130 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  4. Al fine di incentivare la concorrenza nel settore assicurativo, le nuove imprese di assicurazione che ricevono dall'IVASS l'autorizzazione all'attività assicurativa per responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), sono esentate per tre anni dall'inizio dell'attività dall'applicazione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132 qualora offrano prodotti assicurativi rivolti a segmenti omogenei di mercato definiti su base geografica o per tipologici di veicolo.

Art. 1-ter.
(Libertà di scelta e tutela del consumatore).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto) è aggiunto il seguente comma:
  2-quater. tutti i contratti di assicurazione prevedono la facoltà per l'assicurato, in caso di danno garantito dal contratto, di scegliere il riparatore delle cui prestazioni sceglie di avvalersi. Questa informazione deve essere fornita nelle condizioni generali di polizza e ali atto della denuncia di sinistro.
  L'obbligo di indicare tale facoltà si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla entrata in vigore della presente norma così come all'atto del rinnovo dei contratti in corso, per i quali l'informazione deve essere data sull'avviso di scadenza annuale o sulla quietanza di pagamento del premio.

Art. 1-quater.
(Portabilità dei contratti assicurativi e incentivo alla concorrenza).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto) è aggiunto il seguente comma:
  2-quinquies. È facoltà dell'assicurato, decorso un anno dalla prima stipula, recedere dal contratto senza oneri spese o penalità. Il recesso ha effetto dopo un mese dalla ricezione della disdetta che deve essere inviata informa scritta, con raccomandata o equipollente che ne comprovi la ricezione. Il diritto di recesso è indicato in polizza, sul l'avviso di scadenza e sulla quietanza di premio. A seguito della disdetta di cui al presente articolo, l'assicurato è tenuto unicamente al pagamento della parte di premio relativo al periodo che decorre dall'efficacia della polizza fino alla data di effetto della disdetta e l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza entro trenta giorni dalla data della disdetta, in caso di ritardo saranno dovuti oltre agli interessi legali gli interessi moratori. Le formalità per l'anticipato recesso sono assolte dal nuovo assicuratore per la RC auto che garantisce la continuità della copertura assicurativa. Il recesso si estende a tutte le garanzie accessorie o comunque stipulate con la polizza RC auto.

Art. 1-quinquies.
(Risarcimento in forma specifica).

  Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005 è aggiunto il seguente:
  Art. 150-ter. (Risarcimento in forma specifica) 1. Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica dei danni materiali subiti al veicolo ex 2058 cc. Al danneggiato, se e in quanto dovuto, compete inoltre il risarcimento delle ulteriori voci di danno quali svalutazione commerciale, fermo tecnico e nolo di eventuale mezzo sostitutivo. Al danneggiato non potranno essere in ogni caso richiesti pagamenti a titolo di franchigia o scoperto.
  2. La compagnia, in assenza di responsabilità concorsuale e quando non risulta eccessivamente oneroso ex 2058 cc, risarcisce il danno al veicolo in forma specifica facendo eseguire la riparazione dei danni presso carrozzerie convenzionate.
  3. La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido col medesimo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il proprio riparatore fiduciario, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  4. L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori. L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica o compatibili e, per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione o la riparazione, o per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo piuttosto che attraverso riverniciatura completa.
  5. Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato ai fini della garanzia biennale fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato, con l'indicazione che il pagamento verrà effettuato dalla impresa assicuratrice, con l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere per qualità a quanto indicato nell'informativa, oltre che con l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  6. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli.

Art. 1-sexies.
(Valore di mercato e risarcimento in forma specifica).

  All'articolo 148 del decreto legislativo n. 209 del 2005, comma 1, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.

Art. 1-septies.
(Stima del valore dei veicoli).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore. Il valore economico dovrà tenere comunque conto delle spese figurative di reimmatricolazione e FRAM.

Art. 1-octies.
(Cessione di credito).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  1-ter. Fermo il divieto di cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 è comunque nulla ogni pattuizione che vieti la cedibilità del credito a soggetti che si rendano cessionari di crediti comunque inerenti l'attività svolta.

Art. 1-novies.
(Ruolo dello specialista medico legale).

  1. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «riscontro» sono inserite le seguenti: «ad opera di specialista».
  2. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto in fine il seguente periodo: È fatto divieto di svolgere attività medico-legale di parte, al medico nei casi in cui, a qualsiasi titolo sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza o di cura. Tali circostanze costituiscono ragione d'impedimento ad accettare incarichi di Perito o di Consulente Tecnico d'Ufficio in procedimenti giudiziari.

Art. 1-decies.
(Tutela del diritto alla salute).

  1. All'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «risulti» sono aggiunte le seguenti: clinicamente o.

Art. 1-undecies.
(Denuncia tardiva dei sinistri).

  All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo le parole: «veicolo utilizzato», sono aggiunte le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».

Art. 1-duodecies.
(Accesso agli atti da parte dei cessionari del credito).

  All'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo le parole: «ai contraenti ed ai danneggiati» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai titolari delle imprese che provvedono alle riparazioni dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito».

Art. 1-terdecies.
(Ruolo del perito).

  All'articolo 156 del decreto legislativo n. 209 del 2005, comma 1, è soppressa la parola: «direttamente» e dopo la parola: «natanti» sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente attraverso l'opera di periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157».

Art. 1-quaterdecies.
(Terzietà del fiduciario assicurativo).

  Dopo l'articolo 156 del decreto legislativo n. 209 del 2005 è aggiunto il seguente:

Art. 156-bis.

  Al fine di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti fra professionisti ed imprese I assicuratrici, è istituita presso l ’IVASS una commissione paritetica composta da rappresentanti delle imprese assicurative e da rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei professionisti fiduciari. In caso d'interferenze di carattere extratecnico l'Ivass provvede a diffidare la committenza fatta salva l'applicazione dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo cod. ass.

Art. 1-quinquiesdecies.
(Adeguamento del sistema alla normativa disposta dalla Corte costituzionale).

  1. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono».

Art. 1-sexdecies.
(Razionalizzazione economica del sistema del risarcimento diretto).

  Al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Per la regolazione dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere rimborsi basati sul valore reale dell'importo risarcito, ed un sistema di conguagli di fine anno sulla base del costo medio di ogni singola impresa, teso ad incentivare l'efficienza delle imprese nella gestione dei costi.
  2-bis. I conguagli avvengono sulla base di costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati, per tipologia di danni a cose o alle persone, nonché per macroaree territorialmente omogenee»;
   b) all'articolo 13, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;
   c) l'articolo 14 è abrogato.

Art. 1-septdecies.
(Norme a tutela del consumatore).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  1-ter. Fermo il divieto ai cui alla normativa di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 è comunque nulla ogni pattuizione tesa a limitare o ridurre il diritto al risarcimento o all'indennizzo in relazione alle modalità di riparazione del mezzo o al soggetto che tali riparazioni effettuerà.

Art. 1-octodecies.
(Riduzione dei premi. Polizze con franchigia).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  1-quater. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di garantire, oltre al contratto base, anche l'offerta di polizza RC auto con franchigia con sconto proporzionale alla minore incidenza sul premio del minore costo medio per sinistro valutato secondo gli ordinari criteri attuariali.
  Il contratto potrà essere perfezionato con il deposito da parte dell'assicurato della franchigia, rivalutabile al tasso di inflazione determinato dagli indici ISTAT.

Art. 1-novedecies.
(Premio delle polizze: eliminazione del mark-up sui costi marginali derivanti da assetto oligopolistico del mercato assicurativo).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
  2-quater. In considerazione della superiore tutela del diritto alla salute e alla mobilità che lei imprese operanti nel mercato assicurativo r.c. auto devono garantire, delle distorsioni derivanti dal suo assetto oligopolistico e della obbligatorietà per i possessori di veicoli di assicurarsi, il premio i viene percentualmente ridotto dello stesso valore ricavato dalla differenza tra il margine tecnico che le imprese assicuratrici hanno conseguito nell'anno precedente e il margine di remunerazione del 4 per cento.

Art. 1-venties.
(Agevolazione delle liquidazioni stragiudiziali delle controversie riguardanti i danneggiati Vittime della Strada che hanno subito lesioni gravi).

  All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di L ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 ad euro fino a euro 150.000.