Prima dell'articolo inserire il seguente:
Art. 02.
1. All'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1-bis. È fatto obbligo da parte delle Imprese di assicurazioni non dirette, per la trattazione e la liquidazione dei sinistri ove risultano lesioni valutate oltre il 9 per cento di invalidità, di dotarsi di ispettorati sinistri o punti di contatto aperti al pubblico su base provinciale.
1-ter. In caso di inadempienza da parte della compagnia assicuratrice potranno essere comminate sanzioni da parte dell'IVASS per un importo da euro 10.000 ad euro 150.000.