Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2947 del codice civile, dopo le parole: «due anni» sono inserite le seguenti: «In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro novanta giorni dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore».