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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.7. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
9.7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al comma 2 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: “ il diritto al risarcimento del danno alla persona derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è personale e non è cedibile a terzi”».

ex 9. 31