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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.6. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
9.6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità dei documenti probatori in caso di danno a cose, all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: «Il danneggiato può procedere» fino alla fine del comma sono sostituite delle seguenti: «La riparazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneggiato ricade solo l'obbligo di provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-bis.»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Qualora l'impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispezione nei tempi indicati al comma 1, il danneggiato, ai fini di ricevere l'offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazione probatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato».
  1-ter. L'IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione della documentazione di cui all'articolo 148, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

ex 9. 35