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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.11. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
9.11.

  Al comma 1-bis, lettera b), capoverso 1-quinquies sostituire le parole da: l'applicazione della sanzione fino alla fine del capoverso con le seguenti: l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 841,00 a euro 3.366,00. La sanzione è ridotta di un quarto quando l'assicurazione r.c. auto è resa operante nei 15 giorni successivi al termine di cui all'articolo 1901, comma 2, del codice civile. La sanzione amministrativa è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa l'autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo, previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della suddetta sanzione minima edittale. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Si applicano in ogni caso gli articoli 202, 202-bis e 203 del presente codice”.

  Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato.
  1-quater. I commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogati.

ex 9. 20