Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. Al comma 1, dell'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole «veicolo utilizzato», sono inserite le seguenti: «entro novanta giorni dal verificarsi del sinistro. Decorso tale termine il danneggiato decade dal diritto di utilizzare la procedura di cui al presente articolo».