Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando l'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.