Al comma 1, capoverso Art. 145-bis, comma 2, sostituire le parole: «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS
da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi con le seguenti: provider scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS.
Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: provider di telematica assicurativa con le seguenti: provider.