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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.0400. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/09/2015  [ apri ]
8.0400.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

  1. Il Comma 1 dell'articolo 146 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è sostituito dal seguente:

  «1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati, nonché ai titolari delle imprese che provvedono alla riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro muniti di delega o cessione di credito, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano».

ex 8. 72