Al comma 1, capoverso Art. 138, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi restando gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari ad una somma compresa tra 96 euro e 145 euro, variabile in base grado di sofferenza subito.