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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.36. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
7.36.

  Al comma 3, capoverso Art. 139, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 1 e nove punti: b) del valore pecuniario da attribuire a ciascun punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.;

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La tabella unica nazionale è redatta prendendo come riferimento esclusivo le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica e dalla perdita-grave lesione parentale nonché le medesime note esplicative predisposte dall'Osservatorio di giustizia civile di Milano del Tribunale di Milano.;
   sopprimere i commi 3 e 4 e 6.

ex 7. 85.