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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.12. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
7.12.

  Al comma 1, capoverso Art. 138, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui nel giudizio di primo grado sia stata emessa la sentenza che stabilisce l'entità del risarcimento ovvero, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata in sede extragiudiziale, l'assicuratore, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia formalmente comunicato al danneggiato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'offerta indicante l'entità del risarcimento proposto, la valutazione del danno continuerà ad essere effettuata secondo i parametri applicabili alla data in cui si è verificato il sinistro.

ex 0. 7. 97. 211.