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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6-bis.01. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
6-bis.01.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Modifiche dell'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, riguardanti il comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e la composizione dell'IVASS).

  1. Al fine di contenere l'elevato grado di variabilità che contraddistingue premi per la responsabilità civile auto (RCA), all'articolo 136, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «di esperti», sono inserite le seguenti: «di elevata professionalità, di notoria indipendenza e comprovata esperienza»;
   b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il comitato ha altresì il compito di predisporre per il Ministro dello sviluppo economico ipotesi di intervento finalizzate a contenere l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione, nonché di formulare proposte e progetti al medesimo Ministro volti ad aumentare il grado di informazione a vantaggio degli assicurati e ad agevolare la mobilità dei medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinati l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che i componenti del medesimo comitato: a) durano in carica tre anni; b) possono essere riconfermati per una sola volta e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione dell'ultimo incarico; c) sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto del compito istituzionale; d) non possono percepire alcuna indennità o emolumento comunque denominato».

  2. Al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi nei confronti di assicurati, beneficiari e danneggiati, all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) il Direttorio, operante nella composizione integrata di cui al comma 17, composto da un membro del Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia scelto dal Governatore della Banca d'Italia, due membri scelti dal Presidente tra i magistrati della Corte dei conti, un membro scelto tra i componenti del Consiglio nazionale del consumatori e degli utenti»;
   b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

  «11. Presidente dell'Istituto è il Presidente della Corte dei conti»;
   c) al comma 13 le parole: «, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e» sono soppresse;
   d) al comma 14, è aggiunto il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì individuate le cause di decadenza dall'incarico»;
   e) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

  «14-bis. I membri del Direttorio restano in carica tre anni»;
   f) il comma 17 è sostituito dal seguente:

  «17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13»;
   g) i commi 28 e 30 sono abrogati.

  3. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'IVASS decadono entro quattro mesi dalla medesima data sono nominati i consiglieri di cui al comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e il Direttorio di cui al comma 10, lettera c), del medesimo articolo 13 unitamente al presidente predispongono lo statuto dell'IVASS.

ex 6. 02.