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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.3. in Assemblea riferita al C. 3012-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/09/2015  [ apri ]
5.3.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è registrata all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida» e al secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  «4. L'attestazione sullo stato del rischio è consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stato stipulato un nuovo contratto al quale l'impresa è tenuta ad assegnare una classe di merito che non sia più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'attestazione stessa»;
   c) al comma 4-bis, dopo le parole: «nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «ovvero da un figlio convivente con l'altro genitore» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito inferiore alla classe 9, ovvero a quella media».

ex 5. 8.